La recente sentenza della Corte di cassazione (Sez. I pen., 17 giugno 2010, dep. 30 giugno 2010, n. 24510) ha destato l’attenzione dei media i quali, come avviene sempre più spesso, sono intervenuti con titoli vagamente sensazionalistici. La sentenza è disponibile all’indirizzo http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=865.
Personalmente ritengo che la sentenza non provochi – agli occhi dei penalisti – particolare clamore in quanto equilibrata nel decisum anche se poco convincente nella motivazione.
La Suprema corte si trova a dover decidere le sorti di una sentenza di condanna del Tribunale di Cassino in composizione monocratica nei confronti di D.M., “imputato della contravvenzione di molestia alla persone per aver inviato, colla posta elettronica, a G.O. un messaggio contenente «apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale» del convivente della destinataria”.
Il reato contestato all’imputato è quello di cui all’art. 660 c.p., ossia la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone espressamente prevista nei confronti di “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”, e sanzionata con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
Elemento che occorre preliminarmente ricordare a chi non si occupa di diritto penale è che nel nostro Ordinamento esistono i principi di tassatività e il divieto di analogia in malam partem, entrambi espressione del più generale principio di legalità, conosciuto anche con il brocardo “nullum crimen, nulla poena sine lege”. Un primo limite viene imposto al Legislatore nel momento di “creazione” di una norma penale incriminatrice (principio di determinatezza), mentre in capo al giudice discende un limite nel momento di sussunzione del fatto concreto alla norma penale incriminatrice (principio di tassatività) tale da impedire allo stesso di applicare la norma penale incriminatrice oltre i suoi limiti, specialmente nelle ipotesi in cui siffatta applicazione sia sfavorevole per il soggetto sotto giudizio (divieto di analogia in malam partem).
Passando all’esame del caso di specie non si può omettere di rilevare quale sia l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice in questione, ossia il dolo specifico (“per petulanza o altro biasimevole motivo”) costituito dalla coscienza e volontà di interferire nell’altrui sfera di libertà.
Non manca in dottrina chi riconduce i profili della petulanza e del biasimevole motivo all’elemento oggettivo del reato ampliando così il ventaglio delle ipotesi punibili.
Ci troviamo di fronte ad una sorta di “deroga” al principio generale secondo cui le contravvenzioni sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o colpa (42 u.c., c.p.), richiedendosi, nel caso di specie, un qualcosa in più rispetto al dolo generico.
E’ chiaro che l’intento denigratorio o ingiurioso può, senz’altro, essere ricompreso fra i biasimevoli motivi richiamati dalla norma. Un errore nell’invio di un SMS, ad esempio, potrà escludere la punibilità (e quindi escluderà l’applicabilità della disciplina dell’aberratio ictus monolesiva) qualora il destinatario effettivo non avrebbe subito – dalla ricezione dello stesso SMS – alcuna molestia o disturbo (ad esempio per i rapporti personali con il soggetto agente) (Cass. pen., I sez., sent. n. 36225/2007).
I punti rilevanti ricavabili dal fatto enunciato in sentenza sono, sostanzialmente, due: il tipo di email contenente messaggi lesivi della dignità del convivente della destinataria; la quantità di messaggi inviati, ossia “uno”.
Per quanto riguarda la “quantità” la Suprema corte ha più volte ribadito che il 660 c.p. non integra un reato abituale in cui, perciò, è sufficiente anche un fatto isolato. Soltanto la giurisprudenza di legittimità più risalente – ormai superata da quella più recente – richiedeva, al fine di integrare il reato in questione, una pluralità di condotte.
Con riferimento, invece, al “medium”, ed in particolare all’ “uso del telefono” la giurisprudenza di legittimità si è più volte mostrata altalenante. Fax, SMS (Short Message Service), squilli “a vuoto” e chiamate senza risposta (Cass., I Sez. pen. 8068/2010) sono stati ritenuti utili a ritenere integrato l’uso del mezzo telefonico. Naturalmente non si potrebbe sostenere che uno “squillo a vuoto” rappresenti solo un tentativo di reato, posto che l’art. 56 c.p. esclude la configurabilità del tentativo con riferimento alle contravvenzioni.
Per quanto concerne l’uso del citofono si sono avute sentenze di segno opposto, anche se la sentenza in esame – in un obiter dictum – ribadisce che “l’azione perturbatrice dei due sistemi di telecomunicazione vocale (telefono e citofono) è perfettamente identica; le differenze tecniche tra telefonia e citofonia sono, sotto tale aspetto, assolutamente irrilevanti; e deve, pertanto, ribadirsi la interpretazione estensiva della disposizione penale”.
Per quanto riguarda l’uso delle email il giudice monocratico di Cassino ha ritenuto che anche la molestia a mezzo email sia suscettibile di integrare il reato di cui all’art. 660 c.p. in quanto “la e-mail viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono“.
Personalmente è un assunto che non mi convince, in quanto ancorato ad una concezione retrò della connessione ad internet.
La Cassazione, sul punto, e per evidenziare la differenza tra uso di email e uso di telefono, sostiene che “la modalità della comunicazione [email] è asincrona. L’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio.”. Prosegue: “l’invio di un messaggio di posta elettronica – esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale – non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”.
La Suprema corte, pertanto, richiamando il principio del divieto di analogia in malam partem cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Bisogna evidenziare, tuttavia, che la motivazione della Suprema corte non tiene in alcun conto le ipotesi in cui il messaggio email procuri un’immediata interazione tra mittente e destinatario: si pensi a quelle ipotesi in cui il destinatario utilizzi sistemi di tipo “push mail” che consente una ricezione – pressoché immediata – dell’email attraverso uno smartphone o altro cellulare “di ultima generazione”. Qualora ci si trovi di fronte a tali sistemi, si potrebbe sostenere, tale giurisprudenza di legittimità in esame non costituirebbe un precedente “rilevante”.
Si potrebbe, però, obiettare che in queste ultime ipotesi la punibilità dell’agente discenderebbe dallo strumento utilizzato dal destinatario dell’email e non dal mezzo usato dallo stesso agente.
A seguire la motivazione della Cassazione ci si troverebbe di fronte al paradosso per cui se l’agente – utilizzando un computer – invia un’email (o una serie di email) che viene direttamente percepita dalla persona offesa tramite il suo smartphone con sistema push-mail (si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Push_email) allora potrà essere integrato il reato di cui all’art. 660 c.p..
Una ormai non recentissima sentenza della Cassazione precisa: “quello che l’art. 660 c.p. ha voluto incriminare non è tanto il messaggio molesto che il destinatario è costretto ad ascoltare (per telefono), quanto ogni messaggio (nel caso si riferisce agli SMS) che il destinatario è costretto a percepire, sia de auditu che de visu, prima di poterne individuare il mittente, perché entrambi i tipi di messaggi mettono a repentaglio la libertà e tranquillità psichica del ricevente” (sent. n. 28680/04).
E’ chiaro che la ratio della norma vuole evitare che un soggetto sia costretto a percepire segnali o messaggi che mettano a repentaglio la sua libertà e tranquillità psichica. Nel caso del push-mail non si avrebbe praticamente alcuna differenza con un SMS se non quella relativa al testo veicolabile.
E allora non avrebbe senso parlare di sincronia/asincronia nella ricezione del messaggio.
In conclusione ritengo che la decisione della Corte di cassazione sia ineccepibile con riferimento al rispetto del principio di legalità. Inoltre, se il giudice monocratico avesse riqualificato il fatto in contestazione come ingiuria in danno del destinatario dell’email (e non del coniuge) piuttosto che come molestia, probabilmente l’esito (sussistendo la condizione di procedibilità) sarebbe stato differente dall’assoluzione perché il fatto non costituisce reato (si veda in materia la sent. Cass. pen., I sez., 18449/05 e, anche, Cass. pen., V sez., 38197/2008).
www.micozzi.it
La Cassazione ha accolto con la sentenza 10 maggio 2010, n. 11300 il ricorso di alcune società discografiche costituitesi contro la RAI che, a partire dal 1997, aveva diffuso durante alcune trasmissioni, il testo di alcune canzoni, attraverso la modalità karaoke, a beneficio dei telespettatori, che potevano in tal modo partecipare al gioco da casa.
La Suprema Corte di parere diverso, ha osservato che, nell’art. 13 della legge sul diritto d’autore, nel testo applicabile ratione temporis, stabiliva che “il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo come la copiatura a mano, la stampa incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione”.
fonte: Altalex
“E' possibile la navigazione in internet durante l’orario di lavoro, per scopi personali, purchè lo si faccia in maniera oculata”…
Il datore di lavoro non può, quindi, controllare con delle apparecchiature elettroniche gli accessi a internet e alla posta elettronica fatti dai dipendenti.
Qualche accesso al web per motivi personali non è, pertanto, sufficiente per giustificare il licenziamento.
Cassazione, sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4375
fonte: Diritto & Processo
E' al momento disponibile unicamente un commento telegrafico alla decisione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine al controllo (da parte del datore di lavoro) sui dipendenti.
Cassazione sent. 4375/2010
Le modalità di notificazione in ambito penale costituiscono oggetto della decisione della Suprema Corte di Cassazione.
La prescrizione per l’opposizione alla custodia cautelare comincia a decorrere dalla notifica rituale e non dall’invio del fax o della comunicazione telefonica al difensore.
Cassazione penale , sez. V, sentenza 18.01.2010 n° 2105
fonte: Altalex con nota di Manuela RINALDI
All'esito della pronunzia della Suprema Corte sul sequestro del sito Piratebay, il Tribunale di Bergamo si trova a decidere quale giudice del rinvio.
Tribunale di Bergamo - ord. 6/2/2010
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.49385, ha accolto il ricorso presentato da un professionista precedentemente condannato per aver istallato su quattro postazioni di lavoro i programmi Microsoft Office 2000 e Windows 2000.
La Corte ha escluso il reato in virtù della differenza tra attività commerciale e imprenditoriale, queste sanzionabili nelle intenzioni del legislatore, e la libera attività professionale, tipica delle professioni intellettuali che prevedono un'iscrizione all'albo.
Il reato - ha aggiunto ancora la Corte - sarebbe comunque stato escluso dal mancato obbligo nei confronti dei privati di apporre il marchio Siae.
Un dovere che è venuto meno perchè l'Italia non ha comunicato alla commissione europea (come stabilito nella sentenza della corte ce C-20/05) tutte le informazioni necessarie a verificare la compatibilità dell'obbligo del marchio con le norme europee.
La suprema Corte in materia di competenza per i casi di diffamazione realizzata via web o televisione.
L’indirizzo giurisprudenziale che, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite, deve considerarsi superato è quello secondo cui l'evento dannoso può ritenersi localizzato anche in un luogo diverso da quello in cui il titolare del diritto leso ha il suo domicilio.
E’ stato stabilito con l’ordinanza citata che la competenza deve essere (sempre) del giudice del luogo in cui è domiciliato il danneggiato (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza.
Cassazione Sezioni Unite ordinanza 13 ottobre 2009, n. 21661
fonte: Altalex
Anche la voce è un dato personale e quindi può essere richiesta la copia della registrazione di un rapporto contrattuale gestito telefonicamente.
Lo precisa il Garante per la sicurezza dei dati personali nel provvedimento nr. 329 del 9 ottobre 2009.
fonte: Autorità Garante della protezione dei dati personali
Anche nell'ottica di una informatizzazione del processo, la Corte di cassazione con sentenza n. 37535 del 24 settembre 2009, rileva la validità della richiesta di rinvio del dibattimento inoltrata a mezzo fax da un difensore perché impossibilitato a partecipare per via di un concomitante impegno professionale.
Non nuova questione decisa dal Giudice di pace di Bari.
Oggetto: l’illegittimo comportamento di una compagnia telefonica nei confronti degli utenti, per l'improvviso distacco dell' utenza telefonica.
Nel caso di specie l’attore, dopo aver ricaricato la propria utenza mobile, per problemi di “contabilizzazione” della ricarica in capo al gestore, si è visto sospendere il servizio in essere.
Giudice di pace sentenza 2781/09 del 27/03/2009 (testo integrale)
Estratto dal massimario di Altalex una recente sentenza del Giudice di pace di Monsummano terme in materia (ormai frequente nella prassi quotidiana dell aule di giustizia italiane) di contratto di fornitura telefonica.
Giudice di Pace Monsummano Terme, sentenza 18.06.2009 n° 801
fonte: Altalex
N.d.r: Anche nel testo della sentenza pubblicato dalla fonte sono presenti numerosi omissis
L'utilizzo di un apparecchio telefonico occultato nell'autovettura e predisposto per la risposta automatica e quindi la ripresa sonora di quel che avviene nell'auto, non viola le disposizioni di cui agli artt. 615 bis e 617 bis c.p.
Cassazione V sez. penale, sentenza 28251/2009
(nell'articolo il testo integrale della sentenza)
Contratto di somministrazione - Utenza telefonica
DISSERVIZIO - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E DANNO NON PATRIMONIALE ALLA LUCE DELLA SENTENZA CASS., SSUU, N. 26972/08:
[Giudice di Pace di Torre del Greco, Dott.ssa Rita Iannone, sentenza del 2 febbraio 2009]
fonte: Iussit
Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle o dai registri pubblici, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio acquisire prima il consenso dei destinatari. Continua l'azione del Garante contro lo spamming e il marketing disinvolto. L'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati.
FONTE:
Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Due sezioni del TAR Lazio intervengono a sentenziare la validità della trasmissione via fax.
L'orientamento non è a dire il vero pacifico e i tradizionalisti (forse senza sbagliare nella lettura dei testi di legge) ritengono quantomano che al di là della trasmissione il fax è inidoneo a fornire prova "provata" della data e dell'ora di trasmissione (in quanto parametri inseriti dal mittente).
La preventiva autorizzazione dell'amministrazione all'utilizzo del fax per la comunicazione delle osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, determina l'idoneità della relativa trasmissione, completa del rapporto di conferma, a fornire presunzione di conoscenza dell'invio del documento, fattaq salva la prova contraria e rigorosa del malfunzionamento dell'apparecchio ricevente.
TAR Lazio Sez. III bis sent 27/5/2008 nr. 5113
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Silenzio inesistente: comunicazione via fax dà piena conoscenza
TAR Lazio, Roma, Sezione II Quater, Sentenza n. 8233 del 10 settembre 2008
L'esperibilità della procedura di hashing volta a verificare l'integrità e la conformità all'originale del dato informatico sequestrato e conservato in copia su supporto informatico è questione di merito.
In sede di legittimità può essere dedotta esclusivamente l'idoneità in astratto degli accorgimenti della polizia giudiziaria delegata, a tutelare le finalità di cui agli artt. 274 comma 1 bis e 354 comma 2 c.p.p. per come modificati dalla L. 48/2008 di ratifica della Convenzione di Budapest sui reati informatici.
Cassazione Sez. II pen. Sent. 12/12/2008 - 13/3/2009
Non tutte le intercettazioni telefoniche acquisite in corso di indagine vanno distrutte.
E' un principio che promana dalla Corte Costituzionale determinatasi alla pronunzia di illegittimità di alcune disposizioni dell'art. 240 c.p.p.
Nell'articolo che segue un breve riepilogo della decisione, in attesa che la stessa venga resa disponibile nella sua forma integrale.
fonte: Corriere della Sera.it
Camera di Consiglio del 11/02/2009, Presidente: AMIRANTE,
Redattore: DE SIERVO
Oggetto: Reati e pene - Codice in materia di protezione dei dati personali - Trattamento illecito di dati - Trattamento dei dati relativi alla corrispondenza epistolare nell'esercizio di attività giornalistica - Previsto
esonero dal consenso dell'interessato.
Manifesta inammissibilità
Tra profili di inammissibilità e infondatezza dei motivi di ricorso la Suprema Corte manifesta il proprio indirizzo giurisprudenziale sulla sequestrabilità (preventiva) di pagine web destinate allo svolgimento di un forum di discussione.
Richiami a precorsi orientamenti di costituzionalità guidano la valutazione della Corte sulle caratteristiche tecniche e giuridiche del forum telematico di discussione.
La sentenza è disponibile in formato PDF cliccando qui
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito della sua attività a tutela dei consumatori, ha concluso negli ultimi mesi una serie di procedimenti diretti a verificare la corretta osservanza - da parte di alcuni operatori telefonici - delle norme in tema di portabilità del numero, servizi non richiesti, indici di qualità, applicando sanzioni per complessivi 2.804.000 euro.
Il Tribunale di Modica, in sezione monocratica, si pronuncia sulla fattispecie di reato di cui agli artt.5 e 16 della L. 08.02.1948 n. 47, per avere intrapreso la pubblicazione di un giornale diffuso su un sito internet omettendo la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio.
Nell'articolo il testo integrale della sentenza.
fonte: Interlex
La Suprema Corte, decidendo su un conflitto di competenza tra due GIP, conferma la norma transitoria della l. 125/2008 che assegna il procedimento al GIP territoriale qualora lo stesso sia stato iscritto prima dell'entrata in vigore della legge (l. 48/2008) che ha istituito il GIP distrettuale per i reati informatici.
fonte: Penale.it
Della serie....a volte ritornano.
Avevamo avuto modo di esaminare (anche su questo sito) la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna sul caso "Vierika" cui aveva fatto seguito un interessante dibattito con i commenti di alcuni esperti della materia.
Interviene a distanza di 3 anni le sentenza di appello resa dalla Corte d'Appello di Bologna che pare il caso di esaminare nuovamente nella parte in cui si sofferma analiticamente sugli aspetti tecnici della problematica.
Aspetti che non sembra vengano peraltro condivisi integralmente da alcuni giuristi già espressisi su alcuni suoi punti.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione intervengono sulla utilizzabilità degli impianti di videosorveglianza all'interno del contesto condominiale che risultino posizionate su parti dello stabile comuni a tutti gli inquilini.
Cass. SS.UU. sentenza nr. 44156 del 26/11/2008.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, i soggetti pubblici non devono chiedere il consenso dell’interessato agli effetti del trattamento dei dati personali inerenti lo svolgimento delle funzioni amministrative di loro competenza ed incidenti nella sfera giuridica dell’interessato medesimo, tranne l’ipotesi dell’esercizio delle funzioni proprie degli organismi sanitari pubblici e delle professioni sanitarie.
fonte: Computer Law 2.0
Il C.G.A., muovendo dalla premessa che l'iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio sui lavori pubblici, a far data dalla sua pubblicazione, ha valenza costitutiva degli effetti sanzionatori delle violazioni ivi registrate, esclude che le stazioni appaltanti ovvero il giudice amministrativo in sede di cognizione degli effetti della iscrizione ai fini della partecipazione alle gare di appalto, possano procedere ad una diversa qualificazione delle violazioni registrate, riconoscendo così effetti sanzionatori diversi da quelli tipicamente corrispondenti alla specifica violazione ivi iscritta.
fonte: NORMA
Il Tribunale del Riesame di Bergamo deposita, in data 3 ottobre 2008, le motivazioni del riesame avverso il provvedimento del GIP di Bergamo che disponeva il sequestro preventivo del sito internet www.thepiratebay.org.
Il Tribunale ritiene assorbente il motivo relativo all'impossibilità di configurare un provvedimento di sequestro come quello posto in essere in quanto "produce l'effetto di sovvertire natura e funzione" del sequestro preventivo conosciuto dal nostro Ordinamento.
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In quest'interessante sentenza, la Suprema Corte di cassazione ha stabilito che la protezione al sistema informatico o telematico richiesta dall'art. 615-ter c.p. non deve consistere necessariamente in una password o altro sistema di protezione informatica ma "la protezione del sistema può essere adottata anche con misure di carattere organizzativo che disciplinino le modalità di accesso ai locali ove il sistema è ubicato ed indichino le persone abilitate all'utilizzo dello stesso".
Con riferimento al profilo della legittimazione all'accesso deve, inoltre, considerarsi anche lo "scopo" per il quale l'accesso o il permanere nel sistema è ammesso. A tal fine la volontà contraria del titolare può essere sia esplicita che tacita.
La Corte di Cassazione penale apre un varco alle videoriprese effettuate anche nelle aree private benchè realizzate in un contesto extraprocessuale ed al fine di fornire la prova di atti vandalici alla proprietà privata (porta del proprio appartamento, o dell′attiguo garage; cassetta postale antistante l′ingresso dell′appartamento ecc.).
Nel caso di specie la polizia giudiziaria aveva sottoposto a sorveglianza, utilizzando delle telecamere, che inquadravano una pubblica via, l′ingresso di un edificio privato, i balconi e il cortile.
Corte di Cassazione V sez. penale - 5 giugno 2008 nr. 22602
nell'articolo il testo integrale della sentenza.
fonte: Diritto & Progetti









