La PEC non può entrare nel processo...lo dice anche il Ministero.
Inviato da Ospite non registrato il 21/1/2010 17:14:57 (391 letture)

Nella mailing list del Circolo dei Giuristi Telematici se n'era parlato sin dallo scorso mese di novembre, allorquando , nell'imminenza dell'operatività della disciplina sulla PEC, si discuteva dei problemi di interoperabilità e di compatibilità con il sistema di PEC predisposta per il Processo Civile Telematico che rendevano difficile ipotizzare la convivenza pacifica tra i due sistemi e, soprattutto, l'inserimento della PEC nel sistema processuale.

Le riserve vengono ora sostenute dalla recente circolare ministeriale che evidenzia questa tipologia di problemi, postergando l'eventuale utilizzo della PEC nel sistema giuridico.

Con la circolare del 7 gennaio 2010 a firma del direttore generale della Giustizia per i “sistemi
informativi automatizzati”, dott. Stefano Aprile, è stata rilevata la impossibilità di utilizzo della PEC per la notificazione degli atti giudiziari, stante il privilegio ascrivibile alle regole tecniche del professo telematico (Dm 17 luglio 2008 e Dm 10 luglio 2009).

Rileva – il dott. Aprile – che se è vero che il decreto legge 193 prevede il passaggio alla Pec, è anche vero che per arrivare a quel traguardo sono richieste regole tecniche da demandare a decreti ministeriali che ci si augura di emanare nei brevi termini preventivati (60 giorni dalla conversione in legge del decreto).

La necessità tecnica del decreto di varo della Pec era legata all'obbligatorietà della legge 2/2009 (n.d.r. e poi e poi considerando l'anomalia di un testo che sembrava individuare un onere più che un obbligo ai destinatari peraltro esenti da qualsiasi conseguenza e/o sanzione per il caso di inosservanza) e serve comunque a sostenere le critiche talora mosse sulle deficienze strutturali nel coordinamento degli interventi normativi sul funzionamento degli uffici giudiziari, in barba all’interoperabilità dei sistemi informatici della pubblica amministrazione.

Il processo telematico viaggia quindi su un binario compreso tra le innovazioni dettate dal Codice dell’amministrazione digitale e la legge 2/2009 che regola l’uso della posta elettronica certificata (Pec).

Immediata la reazione di soggetti ed associazioni che avevano manifestato serie riserve su un sistema che aveva obbligato migliaia di professionisti (ed ancor di più quelli esercenti la professione forense) all'acquisizione di un indirizzo di PEC che di fatto, però, non trova più la sua ideale applicazione proprio nell'ambito giudiziario (in cui sembrava dovesse apportare concreta utilità).

In quest'ambito permane comunque il privilegio delle norme tecniche sulla posta certificata per il processo telematico, differente dalla ordinaria PEC con cui non è interoperabile a danno della seconda.

Sul piano giuridico, peraltro, gioca anche il differente rango delle disposizioni di riferimento: regolamentare per il processo telematico (disciplinato da due decreti ministeriali del 2008 e del 2009) e quindi superiore rispetto alla disciplina dell’uso della posta elettronica certificata, ad essa normativamente subordinata.

In un articolo apparso su un quotidiano nazionale a firma dell'avv. Andrea Monti sembrerebbe auspicabile l'adozione - in sede di conversione – di un emendamento che stabilisca esplicitamente la diretta applicabilità della legge 2/09 alla trasmissione degli atti.

Estratto dal testo della circolare menzionata nell'articolo

Circolare ministeriale 133 del 7 gennaio 2010

Con riferimento all’entrata in vigore del Dl 193/2009 recante “interventi urgenti in materia di
funzionalità del sistema giudiziario” (...) si rappresenta che non è possibile procedere all’immediata utilizzazione della Pec per la trasmissione di atti giudiziari, in quanto il medesimo Dl prevede la preventiva revisione delle regole tecniche del “processo telematico” (articolo 4, comma 1) ed in particolare l’adozione della posta elettronica certificata standard, di cui all’articolo 16, del Dl 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009. In attesa di dette nuove regole tecniche (...) lo stesso Dl prevede che si applichino le vigenti regole tecniche del processo telematico (Dm 17/07/2008 e Dm 10/07/2009) le quali prevedono in particolare che l‘unica modalità per trasmettere telematicamente atti in formato elettronico agli uffici giudiziari sia attraverso l’infrastruttura ivi regolamentata.

Pagina stampabile Invia questa notizia a un amico
I commenti sono proprietà dei rispettivi autori. Non siamo in alcun modo responsabili del loro contenuto.

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!
Il nuovo banner del CGT
Collaborano con il Circolo
 Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 Si informano i visitatori che i dati eventualmente forniti per la collaborazione con questo sito, per la registrazione o per la richiesta di informazioni, verranno trattati con modalità informatizzate, secondo i principidi correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, ai sensi degli artt.2, 3 e 11 D.lgs. 196/2003, per il tempo strettamente necessario a dare corso alla richiesta stessa, con esclusione di ogni altro trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata prestazione comporterà il rifiuto di dare corso alla richiesta. In ogni caso è fatto espresso divieto di inserire dati sensibili. In ogni momento sono esercitabili i diritti dell'interessato, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp? ID=1105372 Titolare del trattamento è il Circolo dei Giuristi Telematici. Responsabili del trattamento sono l'avv. Ernesto Belisario del Foro di Potenza e l'avv. Francesco Paolo Micozzi del Foro di Cagliari, entrambi curatori responsabili del sito - info@giuristitelematici.it.