Una attenda disamina di un passo della legge 18 giugno 2009, n. 69, intitolata "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" a firma Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria.
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Andrea Lisi è Titolare del Digital&Law Departmente dello Studio Legale Lisi (www.studiolegalelisi.it) ed è Presidente dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (www.anorc.it)
Gianni Penzo Doria è Archivista dell’Università degli Studi di Padova e docente a contratto di archivistica informatica.
Premessa
Nel solco tracciato dal legislatore in nome della semplificazione e della digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, è stata promulgata la legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (nota 1).
Si tratta, nel concreto, di una legge omnibus. La norma, infatti, anche a scapito di una facile intelligibilità, spazia dalla banda larga alle società di consulenza finanziaria, dalla lotta al burocratese alla riscritture di norme in materia ambientale, dalla cooperazione per lo sviluppo internazionale al turismo, dal personale della Croce rossa italiana per finire con il pluricommentato Piano industriale della pubblica amministrazione.
In questa sede ci soffermeremo, in particolare, sull’articolo 32, che novella la materia della pubblicità legale e che, per chiarezza, riportiamo per esteso:
art. 32
Eliminazione degli sprechi relativi
al mantenimento di documenti in forma cartacea
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3.Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
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1. 2. GU 19.06.2009, n. 140 - SO95L











