Cga Sez. Giurisdizionale,sent.n.1095/2007-La legge discrimina l'editoria on line
Inviato da Ernesto Belisario il 7/2/2008 16:28:18 (1185 letture)

L'editoria on line non può godere degli stessi benefici di quella cartacea. Ad affermarlo è Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nella sentenza n. 1095/2007 del 5.12.2007 che di seguito si riporta per esteso.
Secondo il Collegio siciliano, infatti, i contributi previsti dalla legge n. 416/1981 per l’editoria (cartacea), non possono essere riconosciuti anche all'editoria on line, dal momento che la concessione di particolari benefici deve essere fissata espressamente dalla legge e che l’interprete non ha in via generale il potere di individuare ulteriori soggetti destinatari oltre quelli in possesso dei requisiti richiesti dalla stessa legge.



Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n 1409/06, proposto da

[...omissis ...]

contro
il MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – ISPETTORATO TERRITORIALE DELLA SICILIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato;
per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo (sez. I) - n. 1558, del 11/7/2005- 14/9/2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O
Con ricorso presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - I sezione di Palermo, portante il n 4596/04 R.G. l’impresa [... omissis ...] impugnava il provvedimento del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Sicilia del 13.5.2004 n. 7800 ITS/SEZ.1/EDT, con il quale era stata disposta ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/01 la decadenza dai benefici di cui alla legge n. 416/1981 concessi alla stessa (per attività di editoria on line) relativamente agli anni 2001 e 2002 fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/01, nonchè il recupero, per gli stessi anni, delle somme relative alle agevolazioni tariffarie concesse.
Venivano dedotti tre motivi, riconducibili alla violazione della legge n. 241/1990 e della legge n. 416/1981 in connessione con la leg-ge n. 416/1981 e precisamente:
1) - la normativa indicata nel provvedimento impugnato (d.P.R. 445/2001) non contiene alcuna disposizione relativa alla decadenza dei benefici in questione;
2) - era stato intempestivo l’invio dell’avviso di inizio del procedimento;
3) - i contributi previsti dalla legge n. 416/1981 per l’editoria si estendevano anche alla editoria on line, in considerazione della sua equiparazione alla editoria su mezzo cartaceo (cfr. legge n. 62/2001).
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata con memo-ria e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con l’impugnata sentenza n. 1558/2005 il TARS Palermo rigettava il ricorso affermando che:
La prima censura risultava priva di consistenza, considerato che era evidente che l’amministrazione era incorsa in un mero errore materiale, indicando il D.P.R. 445/2001 anzichè il D.P.R. n. 445/2000; errore ininfluente ai fini della ricostruzione della normativa sulla base della quale era stato adottato il provvedimento impugnato, come era comprovato dalle ulteriori censure mosse dalla stessa parte ricorrente.
La seconda censura, relativa al mancato tempestivo invio dell’avviso di inizio del procedimento, non poteva essere condivisa considerato che il procedimento dal quale era scaturito il provvedimento impugnato era stato originato dalle verifiche della Guardia di finanza volte a controllare le contraddittorie dichiarazioni rese dalla ditta ricorrente, verifiche che sono comunque precedenti ed estranee al procedimento stesso.
Quanto alla terza censura del ricorso, era evidente che nel momento in cui è stata adottata la legge n. 416 il Legislatore non poteva fare riferimento alla editoria on line, allora non esistente.
Appella la citata decisione la parte soccombente, deducendo:
- Violazione dell’art. 28 l. n. 416/81 e dell’art. 1 l. n. 62/01.
- Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
- Erroneità, della sentenza di I° grado sotto il profilo dell’illogicità, irragionevolezza e manifesta ingiustizia.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 d.p.r. n. 445/00, dell’art. 28 l. n. 416/81 e dell’art. 5 d.p.r. n. 49/83.
- Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione.
Alla udienza del 9 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O
1. L’appello è infondato.
Va anzitutto rilevato che l’appellante ripropone il solo terzo motivo del ricorso al TAR.
Appare corretta la motivazione del primo decidente.
Al riguardo è dirimente verificare se i contributi previsti dalla legge n. 416/1981 per la editoria (in particolare art. 28), possano estendersi anche alla editoria on line, in considerazione della sua equiparazione alla editoria su mezzo cartaceo, avvenuta in virtù della legge n. 62/2001.
Osserva il Collegio che la concessione di particolari benefici deve essere fissata espressamente dalla norma di legge (nella specie n. 416/1981) e che l’interprete non ha in via generale potere di individuare ulteriori soggetti destinatari oltre quelli in possesso dei requisiti richiesti dalla medesima legge.
Quindi una corretta lettura della norma non consente di affermare che la concessione di particolari benefici possa essere estesa oltre la previsione.
Nel caso oggetto del presente giudizio, l’appellante sostiene a fondamento della pretesa che la legge n. 62 del 2001 ha assimilato le pubblicazioni cartacee a quelle in via elettronica.
Peraltro tale assimilazione vale solo ai fini della legge stessa e quindi, in difetto di un preciso richiamo, la fattispecie concreta si pone al di fuori della previsione astratta dell’art. 28 l. n. 416/81.
2. Inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, è la censura di violazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, dell’art. 28 della legge n. 416/1981 e dell’art. 5 d.P.R. n. 49/1983 laddove l’Amministrazione non ha circoscritto gli effetti della decadenza agevolativa alla sola parte del fatturato riferibile alla editoria on line.
Si tratta infatti di profilo di censura proposto solo in grado di appello. E ciò anche a prescindere dalle contraddittorie dichiarazioni rese sul punto dalla appellante.
3. Conclusivamente l’appello va rigettato e, per l’effetto, va confermata l’impugnata decisione con le motivazioni di cui sopra.
Rimane assorbito ogni altro motivo ed eccezione.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione con le motivazioni di cui sopra.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 9 maggio 2007, con l’intervento dei signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente, Pietro Falcone, Ermanno De Francisco, Antonino Corsaro, estensore, Filippo Salvia, Componenti.
F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente
F.to: Antonino Corsaro, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 5 dicembre 2007

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