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Trib.MI Sent. 7/11/2007 in tema di phishing
Inviato da Fabrizio Sigillò il 16/1/2008 7:32:46 (1140 letture)

Il Tribunale di Milano si pronuncia su questione ormai divenuta non particolarmente originale nel contesto giudiziale italiano.

Si tratta di un caso di phishing realizzato telefonicamente mediante l'assunzione di codici di alcune carte di credito e successivo impegno di spesa da parte dell'imputato.

Interessante l'acquisto di un database contenente un pacchetto di messaggi da inviare a terzi ed il suo utilizzo illecito da parte del reo.

TRIBUNALE DI MILANO; sentenza 15 ottobre - 7 novembre 2007; Giud. ind. prel. Interlandi; imp. XXX.

Svolgimento del processo. —- In data 14 febbraio 2007 è per­venuta richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di XXX in ordine all'imputazione sopra enunciata.
All'udienza del 17 maggio 2007, dichiarata, la contumacia dell'imputato, è stato disposto rinvio su richiesta della difesa dell'imputato al fine di valutare l'ipotesi di definizione del pro­cedimento con applicazione della pena.
All'udienza del 9 luglio 2007 producendo procura speciale il difensore di XXX , in assenza di un accordo con il pubblico ministero per il patteggiamento, ha chiesto la definizione del procedimento con rito abbreviato.
Il processo è stato rinviato per la discussione al 15 ottobre quando, comparso l'imputato e revocata la dichiarazione di contumacia, CartaSi s.p.a. si è costituita parte civile.
Il pubblico ministero ha concluso chiedendo la condanna del­l'imputato per i reati a lui ascritti, unifi­cati i fatti nel vincolo della continuazione, alla pena di tré anni e due mesi di reclusio­ne e 700 euro di multa.
L'imputato ha poi reso dichiarazioni spontanee, dichiarandosi dispiaciuto e sostanzialmente ammet­tendo i fatti, affermando di avere trovato su Internet, su un blog che non ha peraltro indica­to, le in­formazioni per realizzare quanto contestategli, da lui realizzato senza aiuto di terzi, che gli ha con­sentito di lucrare complessivamente, considerato quanto contestatogli anche in altro procedimento, circa 20.000 euro.
Sul sito della ZZZ s.r.L, acquistando un pacchetto di mes­saggi da inviare a terzi, aveva avuto modo dì accedere ad un programma che consente di estrapolare numeri telefonici da siti Internet che raccolgono annunci privati di compravendita di be­ni (autoveicoli ed immobili), indicati dagli stessi privati che avevano inserito l'annuncio.
Inviato un Sms dal testo indicato nel capo d'imputazione sub A) ai telefoni cellulari così acquisiti, alla chiamata dei titolari di carte di credito allarmati dall'Sms ricevuto rispondeva non XXX perso­nalmente, ma, sotto le apparenze di un numero tele­fonico al quale corrispondeva in realtà l'indirizzo elettronico del suo personal computer, una voce sintetica che forniva una ri­sposta automatica e ri­chiedeva i dati della carta di credito a co­lui che stava chiamando.
Proseguendo nelle conclusioni la parte civile associandosi alle richieste del pubblico ministero ha chiesto la condanna del­l'imputato al risarcimento del danno morale nella misura di 10.000 euro, ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
Il difensore dell'imputato ha depositato sentenza pronunciata dal g.i.p. presso il Tribunale di Varese il 29 marzo 2007 nei confronti dello stesso XXX ed ha chiesto l'assoluzione del­l'imputato dai reati a lui ascritti ai sensi del 2° comma dell'alt. 530 e.p.p., ed in subordine condanna a pena minima, con circo­stanze attenuanti generiche, per il solo reato contestato sub E), ritenendo i fatti di cui al capo A) in esso assorbiti; in ulteriore subordine ha chiesto la condanna dell'imputato, con circostanze at­tenuanti generiche ed unificati i fatti nel vincolo della conti­nuazione, a pena contenuta nel minimo.
Dopo le repliche del pubblico ministero e del difensore è stato pronunciato il dispositivo della pre­sente sentenza.

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